Glossario Sindacale


R.S.U.

Le RSU possono essere costituite in tutte le amministrazioni pubbliche (comma 3, art. 6, D. lgs. 396/1997) e in tutte le organizzazione produttive private con più di 15 dipendenti.

 La rappresentanza conferisce a un’associazione sindacale il diritto a usufruire dei locali aziendali e di ore di permesso per sindacalisti e lavoratori in assemblea, a indire scioperi, agli obblighi di informazione, consultazione o partecipazione sindacale dove previsti dalla legge.

 Lo Statuto dei Lavoratori, art. 19, riconosce il diritto di rappresentanza alle associazioni sindacali che risultino firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.

La legge n. 300 del 1970 inizialmente riconosceva questo diritto anche alle organizzazione più rappresentative a livello nazionale, a prescindere dalla firma sindacale di accordi collettivi (nazionali o proviciali) e dalla loro applicabilità all’unità produttiva, norma interpretata a favore di CGIL CISL e UIL. Il cosiddetto monopolio della rappresentnaza fu abolito con referendum abrogativo del 1995, a seguito del quale fu promulgato il D.P.R. n. 312 del 1995, il quale andò ben oltre l’oggetto della consultazione referendaria.
Con sentenza n. 325 del 1995, la Consulta dichiarò legittimo il citato DPR, in quanto non in contrasto con gli artt. 3 e 39 della Costituzione. Il DPR citato, art. 1, modificò anche lettera b (dell’art. 19 comma 1), che non era oggetto di referendum, eliminando il vincolo della rappresentatività per le sole associazioni sindacali firmatarie di accordi collettivi nazionali o provinciali: con la nuova legge si potevano creare associazioni sindacali con unica sede in un’unità produttiva che beneficiavano della rappresentanza perché firmatarie di un accordo collettivo aziendale, mentre prima era richiesta la costituzione di un sindacato con sedi almeno a livello provinciale e la relativa firma di accordi collettivi, non limitati a una singola azienda, e di estensione pari almeno all’ambito della provincia.
Il datore ha la possibilità di escludere dalla rappresentanza determinate RSU attraverso la scelta di un contratto collettivo nazionale o territoriale non sottoscritto dai sindacati di riferimento, ovvero di non applicare nessun accordo, oppure di ammettere altre RSU, anche non rappresentate a livello nazionale o provinciale, sottoscrivendo con queste un accordo collettivo aziendale.
La scelta dell’accordo collettivo applicabile non è limitata né dall’effettiva attività di produzione o servizi svolta dall’azienda, né dall’obbligo di garantire, almeno oltre una certo numero di dipendenti, una rappresentanza alle organizzazioni sindacali più rappresentative (più votate e con più iscritti) in azienda e/o nel territorio nazionale.

Contratto Collettivo

Il diritto italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.

Normalmente i CCNL regolano sia gli aspetti normativi del rapporto, sia quelli di carattere economico. E’ inoltre quasi sempre prevista una parte destinata a normare alcuni aspetti del rapporto sindacale esistente tra Organizzazioni firmatarie e Associazioni datoriali, nonché di quelli aziendali tra datore di lavoro e Rappresentanze sindacali aziendali.

Le finalità essenziali del contratto collettivo sono:

  • determinare il contenuto che regola i rapporti di lavoro nel settore di appartenenza (ad es. trasporti, pubblico impiego, metalmeccanico, commercio, chimico, etc.)
  • disciplinare le relazioni tra i soggetti firmatari dell’accordo stesso

La contrattazione collettiva si può svolgere a diversi livelli:

  • interconfederale, il cui compito è la definizione di regole generali che interessano l’insieme dei lavoratori indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza
  • nazionale di categoria (il già richiamato CCNL)
  • territoriale interconfederale e di categoria
  • aziendale di categoria

I livelli “gerarchicamente superiori” definiscono spesso le forme ed i limiti entro cui si svolge la contrattazione di livello “inferiore”. 

In Italia, fatta eccezione che per il settore pubblico, non esiste una norma avente forza di legge sulla base della quale sia possibile definire il livello di rappresentanza e rappresentatività delle Organizzazioni firmatarie dei Contratti. 
Né esiste, se non per scelta delle Organizzazioni sindacali, un meccanismo di validazione del contratto da parte dei lavoratori, cioè di coloro sui quali si producono gli effetti del contratto (ad esempio il referendum). 

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