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Sentenze Cassazione su differenze retributive per mansioni superiori ed indennità di trasferta

Segnaliamo due interessanti sentenze della Corte di Cassazione.

Con la prima, sentenza n. 22438 del 27 ottobre 2011, la Cassazione ha affermato che vanno versate le differenze retributive al lavoratore, per le mansioni superiori svolte da quest’ultimo, a prescindere dal suo diritto ad una promozione. In questo specifico caso, la richiesta legittima del lavoratore – secondo la Suprema Corte – riguardava esclusivamente la retribuzione e non l’acquisizione di un livello o una qualifica superiore.

Con la sentenza n. 22695 del 2 novembre 2011, la Cassazione ha affermato che anche il semplice trasferimento del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro, senza un vero e proprio trasloco del prestatore e della sua famiglia, merita tutela e va indennizzato. La Corte ha, inoltre, chiarito che il trasferimento “si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da una unità produttiva ad un’altra, intesa questa come articolazione autonoma dell’azienda”

(fonte www.dplmodena.it)

Leggi le sentenze (da Guida al Diritto)

Sentenza Cassazione 22438 del 27.10.2011

Sentenza Cassazione 22695 del 2.11.2011

 

Licenziamento: tre recenti sentenze della Cassazione

Segnaliamo tre recenti sentenze della Corte di Cassazione in tema di licenziamento.

 

Licenziamento per giusta causa e impianti audiovisivi – Sent. 6498/2011

Ai fini del licenziamento per giusta causa (furto in azienda) non si applica il divieto di monitorare l’attività dei lavoratori attraverso impianti audiovisivi. In questo caso, il controllo serve necessariamente a tutelare il patrimonio aziendale. Infatti, la decisione della Suprema Corte ha evidenziato ciò che è previsto dal comma 2, articolo 4, della Legge 300/1970 che evidenzia la possibilità di installare telecamere a fini organizzativi, produttivi e per la sicurezza sul lavoro.

 

 

Licenziamento e principi di “correttezza” e “buona fede” – Sent. 7046/2011

In merito al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro non è libero di mandare a casa chi vuole ma dovrà comunque rispettare i principi di “correttezza” e “buona fede”.

 

Il datore di lavoro, in particolare, dovrà improntare la sua azione alle regole di correttezza, in base agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che devono sempre regolare i rapporti tra le parti di un contratto. Per la Cassazione «pur nella diversità dei relativi regimi» vanno, perciò, ripescati i criteri previsti, all’articolo 5 della legge 223/1991 per i licenziamenti collettivi, nei casi in cui gli accordi sindacali non prevedano diversi e condivisi criteri di scelta.

 

Licenziamento per “uscite” del lavoratore durante la malattia – Sent. 6375/2011

E’ illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per assenza del lavoratore dal proprio domicilio, durante il periodo di malattia, al fine di effettuare acquisti e altre attività quotidiane. La Suprema Corte ha evidenziato la mancanza della motivazione adeguata e logica circa la mancanza di prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento intimato.

 

Ferie: un diritto irrinunciabile

Pubblichiamo un interessante dossier rilasciato dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, relativo alle ferie.

Il documento affronta, tra gli altri, i temi della maturazione e della fruizione delle ferie, e riporta, in chiusura, le risposte ad una serie di quesiti in merito alle ferie posti alla Fondazione.

Scarica il documento integrale in formato .pdf

Ferie CDL

Non si spiano gli accessi ad internet dei lavoratori – Cass. Lavoro n. 4375/2010

I programmi informatici che consentono il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi ad internet dei dipendenti sono necessariamente apparecchiature di controllo da assoggettare alle condizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

E’ quanto afferma la Cassazione con la Sentenza n. 4375/2010.

Per la decisione, la Cassazione ha richiamato il proprio orientamento secondo cui ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori previsto dall’art. 4 legge n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi), quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell’accesso ad aule riservate o gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate (Cassazione n. 4746/2002).

Per ricevere il testo integrale della sentenza invia una mail all’indirizzo arinfemcacisl@gmail.com

Demansionamento e mobbing

Sperando di fare cosa gradita, inauguriamo una nuova categoria di post, “Linea diritto”, con la quale vogliamo condividere con i nostri lettori gli spunti che ci vengono forniti dalla dottrina e dalla giurisprudenza lavoristica.

Il primo post di “Linea Diritto” si occupa della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4063 del 2010, relativa al tema del demansionamento e del mobbing.


Il datore di lavoro, se riorganizza le sue attività, non può tenere a lungo i dipendenti a girarsi i pollici o adibendoli a mansioni nettamente inferiori e diverse da quelle rivestite prima del ‘restyling’ organizzativo. Altrimenti, l’inerzia nel riassegnare le competenze porterà alla causa per mobbing, con relativo diritto del dipendente frustrato a ottenere un adeguato risarcimento per il demansionamento subito. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 4063/2010 delle Sezioni Unite civili, che ha accolto il ricorso di un impiegato amministrativo dell’Inps che dal 1996 al 1999 aveva, di fatto, guidato il suo ufficio per poi finire relegato in una stanzetta senza nemmeno il computer, al termine di un piano di riassetto. In particolare, la Suprema Corte ha dato il via libera a un risarcimento da “mortificazione professionale” più sostanzioso dei quattromila euro liquidati dalla Corte di Appello di Firenze nel 2005 e posti a carico dell’Inps.

Il funzionario si era rivolto al giudice dopo essere stato costretto a una “quasi totale inattività e al disimpegno di compiti mortificanti” tanto da essere colpito da “vari disturbi di natura psicosomatica” che lo avevano indotto al pensionamento. In primo grado, il Tribunale gli aveva liquidato 19mila euro, ma poi la Corte d’appello aveva tagliato di molto la somma. Adesso la Cassazione ha stabilito che spetta un indennizzo più alto per “la durata di reiterate situazioni di disagio professionale e personale consistite, fra l’altro, nel dover operare in un locale piccolo e fatiscente, privo di computer”, nonché per “l’inerzia dell’amministrazione, rispetto alle accertate richieste del dipendente intese a non compromettere il patrimonio di esperienza e qualificazione professionale, che costituiva un suo primario diritto a prescindere dall’esistenza di specifiche aspettative di carriera”.

Per ricevere il testo integrale della sentenza scrivi all’indirizzo arinfemcacisl@gmail.com

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