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Sentenze Cassazione su differenze retributive per mansioni superiori ed indennità di trasferta
Segnaliamo due interessanti sentenze della Corte di Cassazione.
Con la prima, sentenza n. 22438 del 27 ottobre 2011, la Cassazione ha affermato che vanno versate le differenze retributive al lavoratore, per le mansioni superiori svolte da quest’ultimo, a prescindere dal suo diritto ad una promozione. In questo specifico caso, la richiesta legittima del lavoratore – secondo la Suprema Corte – riguardava esclusivamente la retribuzione e non l’acquisizione di un livello o una qualifica superiore.
Con la sentenza n. 22695 del 2 novembre 2011, la Cassazione ha affermato che anche il semplice trasferimento del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro, senza un vero e proprio trasloco del prestatore e della sua famiglia, merita tutela e va indennizzato. La Corte ha, inoltre, chiarito che il trasferimento “si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da una unità produttiva ad un’altra, intesa questa come articolazione autonoma dell’azienda”.
(fonte www.dplmodena.it)
Leggi le sentenze (da Guida al Diritto)
Delibera n. 784/2011 sulle società partecipate
Pubblichiamo il testo ufficiale della Delibera n. 784 del 30 giugno 2011 “Indirizzi in tema di contenimento dei costi di funzionamento delle società e/o organismi partecipati in maggiorana o in modo totalitario dal Comune di Napoli” .
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Delibera Società Partecipate
Pubblichiamo la proposta di delibera di Giunta Comunale relativa alle Società Partecipate, tra cui Arin.
La delibera “Indirizzi in tema di contenimento dei costi di funzionamento delle società e/o organismipartecipati a maggioranza o in modo totalitario dal Comune di Napoli” impone, tra l’altro, un abbattimento dei costi, anche con un ridimensionamento delle retribuzioni dei dirigenti, e procedure pubbliche per le assunzioni.
Scarica la delibera.
Imposta sostitutiva al 10%: circolare dell’Agenzia delle entrate
L’art. 1, comma 47, della Legge n. 220/10 (legge di stabilità per il 2011) ha previsto la proroga fino al 31/12/2011 del regime fiscale agevolato sui premi di risultato corrisposti a fronte di incrementi di produttività, originariamente introdotto dal Decreto Legge n. 185/08, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.
Nel disporre tale proroga, tuttavia, la legge di stabilità non aveva riconfermato, in esplicito, il condizionamento dei benefici fiscali ai soli premi di produttività erogati tramite la contrattazione collettiva di secondo livello.
Con la circolare congiunta n. 3/e del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle entrate e il Ministero del lavoro hanno chiarito che le condizioni di applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato sono le medesime già previste dal Decreto Legge 78/10, ovvero che l’imposta sostitutiva dell’imposta personale sul reddito del 10% è applicabile solo sulle somme erogate a fronte di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della legge, purché in corso di efficacia.
Sottolineiamo che l’introduzione nel nostro ordinamento di un regime fiscale agevolato sui premi di risultato correlati ad incrementi di produttività conseguiti a livello aziendale era stata a suo tempo sollecitata proprio dalle parti sociali per incentivare la crescita della produttività, tramite il necessario e decisivo sostegno della contrattazione di secondo livello. Le proroghe successive e l’estensione della platea dei beneficiari e dei tetti hanno svolto anche una funzione promozionale dell’accordo di riforma degli assetti della contrattazione di cui uno dei punti maggiormente qualificanti è proprio lo sviluppo della contrattazione di secondo livello.
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Rinnovato il CCNL
Dopo 14 mesi è finalmente stato rinnovato il CCNL Gas-Acqua per i 40.000 lavoratori delle aziende del settore.
L’accordo realizzato ha trovato la sintesi secondo i seguenti punti qualificanti:
- Decorrenza triennale dal 01/01/2010 al 31/12/2012
- Valorizzazione della contrattazione aziendale
- Premio di risultato con valenza triennale con impegno fra le parti alla massima diffusione della contrattazione di secondo livello
- Mantenimento della tabella economica contrattuale unica con incremento salariale sui minimi di euro 120 al quinto livello
- La copertura economica per il periodo 01-01-2010 al 28-02-2011 sarà di euro 300 per il settore idrico
- Introduzione dell’assistenza sanitaria integrativa contrattuale con adesione volontaria al FASIE (Fondo Assistenza Sanitaria Energia – www.fasie.it) attraverso un contributo aziendale per ogni iscritto di euro 5 al mese per quattordici mensilità a partire dal 01/01/2012
- Aggiornamento del sistema classificatorio attraverso i profili professionali indicati nella commissione paritetica sulle classificazioni
- Adeguamento alle nuove normative dell’articolo contrattuale su salute e sicurezza
- Incremento di euro 8 (otto) corrispondente allo 0,35% della quota aziendale nei fondi di previdenza complementare contrattuale a partire dall’1.10.2012
La segreteria nazionale FEMCA-Cisl, unitamente alla delegazione trattante, esprime soddisfazione per il risultato conseguito in linea con l’accordo interconfederale del 15 aprile 2009 e per gli obiettivi di tutela espressi dai contenuti dell’intesa, considerando i processi normativi in corso e i nuovi scenari di mercato dei settori.
Il testo completo del rinnovato CCNL è disponibile alla pagina Documenti Femca Cisl, mentre qui è possibile scaricare il comunicato della Segreteria Nazionale Femca Cisl e le tabelle di riferimento del CCNL.
Comunicato Nazionale 10.02.2011
Detassazione straordinario
Ritenendo di fare cosa gradita, in occasione della prima applicazione del D.L. 93/2008, relativo alla detassazione del lavoro dipendente, pubblichiamo la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 agosto 2010 “Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordianario”, e, dal sito www.eurogroup.biz, un approfondimento relativo al citato Decreto Legge 93/2008.
Scarica qui i documenti in formato pdf


















